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Traduzione asseverata, giurata, legalizzazione e apostille: facciamo chiarezza.

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Asseverazione, traduzione asseverata, traduzione giurata, legalizzazione, apostille...Quante volte avete sentito queste parole e avete pensato «Che confusione!»? Orientarsi non è sempre facile ma con questo articolo cercheremo di fare un po' di chiarezza.

Ci sono differenze tra i termini "traduzione asseverata" e "traduzione giurata"?

No, i termini traduzione asseverata e traduzione giurata vengono utilizzati quali sinonimi ma il termine legale corretto da utilizzarsi è traduzione asseverata. Spesso ci si riferisce a questa tipologia di traduzione anche con i termini traduzione giurata, traduzione legale asseverata e traduzione ufficiale. 

In cosa consiste la "traduzione asseverata"?

Una traduzione asseverata è una traduzione che ha il valore e la veridicità del documento originale ed è accompagnata da un verbale di giuramento in cui il traduttore dichiara – davanti a un notaio o a un funzionario giudiziario – di assumersi legalmente la responsabilità di quanto tradotto.

La traduzione deve corrispondere fedelmente al documento sorgente e deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • non possono esserci omissioni o variazioni;
  • qualora alcune parti del testo dovessero essere omesse è necessario inserire la dicitura [omissis];
  • eventuali timbri, sigilli, loghi e filigrane devono essere tradotti o indicati con la dicitura “illeggibile”, se non comprensibili;
  • se la lingua originale utilizza un alfabeto diverso è necessario verificare che nomi e toponimi nella traduzione rispettino la traslitterazione usata in altri documenti ufficiali in possesso della persona o dell’azienda.

Per quali documenti è necessaria la traduzione asseverata?

La traduzione asseverata è necessaria per qualsiasi documento, destinato ad una autorità o ad un ente, che coinvolge soggetti di Paesi e lingue diverse come, ad esempio:

  • atti e documenti legali;
  • deleghe;
  • procure;
  • gare d’appalto e documentazione tecnica relativa;
  • bilanci;
  • certificati (nascita/morte, matrimonio/divorzio);
  • patenti e passaporti;
  • permessi di soggiorno;
  • certificati di studio, pagelle e diplomi;
  • referti medici;
  • casellari giudiziari e carichi pendenti. 

Chi può asseverare una traduzione?

L’asseverazione di una traduzione può essere fatto solo da traduttori/traduttrici iscritti/e all’albo Consulenti Tecnici del Tribunale (CTU) presso il Tribunale competente.

Che cos’è una “traduzione legalizzata”?

La traduzione legalizzata è uno step successivo ed ulteriormente validante dell’asseverazione e consiste nell’attestazione legale dell’Autorità che ha apposto la propria firma su un documento tradotto, nonché dell’autenticità della firma stessa. Si tratta quindi di un’ulteriore convalida della firma che serve a certificare la provenienza degli atti e la qualifica di chi li ha firmati.

In Italia, tale servizio spetta alla Prefettura o alla Procura della Repubblica, a seconda del tipo di documenti.

Cosa è una traduzione con apostille?

È il procedimento che viene applicato, quale alternativa alla legalizzazione, tra gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Si tratta di una certificazione che conferma, attraverso l’apposizione di un timbro speciale, l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità che ha firmato il verbale al momento dell’asseverazione senza l’ulteriore passaggio con il Consolato competente.

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